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Validità anno scolastico e criteri di deroga

Validità anno scolastico e criteri di deroga

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Criteri di deroga validità anno scolastico

Ai sensi dell’art.14, comma 7 DPR122/09, il CD stabilisce i criteri di deroga in base ai quali i CdC possono decidere di ammettere alla classe successiva quegli alunni che, pur non avendo raggiunto il monte ore minimo di frequenza pari ai tre quarti dell’orario scolastico personalizzato, sono ritenuti tuttavia idonei alla frequenza della classe successiva.

 

ART 14, COMMA 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

 

Criteri di deroga validità anno scolastico

Il Collegio con delibera, in data 1/09/2023, ritiene possibile derogare ai limiti fissati dal predetto art. nei seguenti casi:

 

1. studenti diversamente abili che abbiano superato il limite di assenze a causa di particolari terapie e/o cure programmate certificate;

2. studenti che abbiano superato il limite di assenze a causa di gravi patologie

certificate e/o ricoveri ospedalieri, donazioni di sangue, ecc.;

 

3. studenti che abbiano superato il limite di assenze a causa di gravi motivi familiari documentati;

 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

 

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Licenza

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Allegati

Validità anno scolastico e criteri di deroga.pdf

Tag pagina: Regolamento d'istituto